
111
Fairness procedimentale e prevenzione patrimoniale: verso un “giusto procedimento diprevenzione”?
Justiça processual e prevenção patrimonial: rumo aum“procedimento justo de prevenção”?
ANTONIO BALSAMO, ALESSIA FUSCO
GALILEU · e‑ISSN 2184‑1845 · Volume XXIV · Issue Fascículo 1‑2 · 1st January Janeiro – 31st December Dezembro 2023 · pp. 105‑120
l’obiettivo della armonizzazione delle legislazioni nazionali in questa materia, limitando
però il proprio ambito di operatività al settore penale.
Nel suddetto “considerando” n. 13 viene, infatti, espressamente affermato che il nuovo
Regolamento “contempla inoltre altri tipi di provvedimenti emessi in assenza di una
condanna definitiva”, e si aggiunge che “benché tali provvedimenti possano non esistere
nell’ordinamento giuridico di uno Stato membro, lo Stato membro interessato dovrebbe
essere in grado di riconoscere ed eseguire tali provvedimenti emessi da un altro Stato
membro”. Per converso, però, si precisa che i provvedimenti di sequestro e confisca “emessi
nel quadro di procedimenti in materia civile o amministrativa” dovrebbero essere esclusi
dall’ambito di applicazione del Regolamento.
Si è, dunque, in presenza di un persistente problema applicativo a proposito della
inclusione nella sfera di operatività del Regolamento delle misure di prevenzione
patrimoniali italiane, le quali, al pari di analoghe ipotesi contemplate da altri ordinamenti,
da un lato sono qualificabili come provvedimenti “emessi in seguito a procedimenti
connessi ad un reato”, ma dall’altro lato, secondo la giurisprudenza della Corte europea
dei diritti dell’uomo, restano soggette soltanto ai principi del “processo equo” valevoli
per le controversie su diritti ed obbligazioni di carattere civile, di cui all’art. 6, § 1, della
CEDU, in quanto sono applicate attraverso una procedura in rem, si sostanziano in forme
di regolamentazione dell’uso dei beni in conformità all’interesse generale, e sono quindi
riconducibili alla previsione dell’art. 1, § 2, del Protocollo n. 1 addizionale alla CEDU11.
Per eliminare ogni dubbio sulla inclusione delle misure di prevenzione patrimoniali
nell’area di operatività del nuovo regolamento, la soluzione preferibile sembra essere
quella di una estensione al relativo procedimento di tutte le garanzie previste dall’art. 6,
§§ 1 e 3, della CEDU in rapporto alla materia penale.
Viene così ulteriormente sviluppato l’approccio culturale sotteso all’attività di quella
parte della giurisprudenza di merito che, valorizzando lo strumento delle misure di
prevenzione patrimoniali, ha circondato il relativo procedimento di una serie di garanzie
tale da rendere possibile la circolazione dei provvedimenti di sequestro e di confisca sia
nello spazio giuridico europeo, sia nel territorio di paesi posti al di fuori dell’Unione
Europea.
11 Cfr. Corte europea dei diritti dell’uomo, 22 febbraio 1994, Raimondo c. Italia; 15 giugno 1999, Prisco c. Italia; 5
gennaio 2010, Bongiorno e altri c. Italia. Con riguardo alle forme di forfeiture previste nell’ordinamento inglese
rispettivamente dal Drug Tracking Act 1994 e dal Criminal Justice (International Co-operation) Act 1990, v. Corte
europea dei diritti dell’uomo, 27 giugno 2002, Butler c. Regno Unito, e 10 febbraio 2004, Webb c. Regno Unito,
che le qualificano come misure preventive non assimilabili a sanzioni penali, in quanto finalizzate a togliere
dalla circolazione denaro presumibilmente connesso al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, all’esito
di un procedimento che non implica una decisione su un’accusa penale.