26
Franco cordero e le dottrine del processo penale
Franco cordero and the doctrines of the criminal process
RENZO ORLANDI
GALILEU · e‑ISSN 2184‑1845 · Volume XXIII · Issue Fascículo 1‑2 · 1st January Janeiro – 31st December Dezembro 2022 · pp. 23‑38
Per parte sua, Cordero vaglia criticamente il pensiero di Goldschmidt: non accetta l’i-
dea di “situazione giuridica” per le intromissioni metagiuridiche che la connotano5, ma
ripudia anche la categoria del “rapporto giuridico processuale”, inadeguato a suo avviso a
fornire una rappresentazione giuridicamente pregnante del nugolo di relazioni nei quali
si risolve il fenomeno processuale6. Ritiene di trovare la chiave di volta nel concetto di
“situazione soggettiva”, inteso in senso rigorosamente formale come riferito alle figure
del “potere”, del “dovere”, dell’”onere”, secondo i postulati della dottrina kelseniana. Più che
ai maestri della Procedura civile, guarda agli studiosi del diritto amministrativo (Benve-
nuti; Guarino; Sandulli) che in quegli anni stavano analizzando il procedimento (ammi-
nistrativo) avvalendosi a loro volta dei concetti elementari di “situazione soggettiva” e di
“fattispecie giuridica”7. In questa prima opera monografica, Cordero si mantiene – come
detto – sul piano di un rigoroso formalismo, distante da teleologismi o psicologismi che,
a suo avviso, inquinerebbero l’analisi delle elementari “situazioni soggettive” nelle quali è
scomporre il fenomeno processuale.
Egli si sente distante anche dagli autori che includono il “fine” della norma nell’analisi
del fenomeno giuridico-processuale: «alcune note classificazioni della dottrina germa-
nica nelle quali ogni aspetto di autentico rilievo giuridico si dissolve in un quadro descrit-
tivo vagamente funzionale e finalistico, rivelano, a prima vista un vizio metodologico da
cui risulta alquanto compromesso il loro rigore scientifico»8.
La distanza rispetto all’impostazione di Goldschmidt era ancora più marcata, per via
della coloritura sociologizzante che il fenomeno processuale assumeva nella visione del
giurista tedesco. Goldschmidt proiettava la sua “situazione giuridica” sullo sfondo rea-
smo processuale, in Riv. dir. proc. 1951, I, p. 1 ss. Tutto questo circa un quarto di secolo dopo aver stroncato il Prozess
als Rechtslage in una recensione dai toni piuttosto drastici: Il processo come situazione giuridica, in Riv. dir. proc. civ.
1927, p. 219 ss.
Più tardi, G. Foschini, nel suo Sistema del diritto processuale penale, Milano, 1965, vol, 1.º, p. 16 e p. 27, propone di su-
perare la dogmatica del “rapporto giuridico processuale”, imperniando la sua visione del fenomeno processuale
su una concezione (assai personale) di “situazione giuridica”. Foschini cita e conosce Goldschmidt, ma non ne
sfrutta appieno la visione realistica: per lui sono situazioni giuridiche “l’essere giudice”, “l’essere imputato”, “l’es-
sere accusato” (ibidem, p. 28) e arriva persino a qualificarla come “statica”, mentre per Goldschmidt la Rechtslage
è elemento per definizione dinamico, ricco di tensioni esistenziali (le aspettative di un risultato favorevole, la
minaccia di uno sfavorevole, il desiderio di affermare le proprie ragioni) che animano lo svolgimento processuale
e danno un senso al suo obiettivo finale (la sentenza).
5 Le situazioni soggettive, cit., p. 19 ss. e p. 224.
6 Le situazioni soggettive, cit., p. 19.
7 Nozione, questa, comune pressoché a tutti gli ambiti dell’esperienza giuridica e che può pertanto fungere da
“mattoncino teorico” anche per costruire con nuovi materiali l’”edificio processuale”. L’importanza del concetto di
fattispecie per la dottrina processualistica era stata già segnalata G. C I
P M
8 Le situazioni soggettive, cit., p. 14. A questo attacco reagirà – sentendosene coinvolto – F. C N
R I