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La sanzione senza precetto. Verso un congedo delle misure di prevenzione dalla materia penale?
FEDERICO CONSULICH
GALILEU · e‑ISSN 2184‑1845 · Volume XXII · Issue Fascículo 1 · 1st January Janeiro – 30th June Junho 2021 · pp. 81‑112
b) In un secondo momento, a partire dagli anni Sessanta e attraverso una
serie di tappe intermedie, tra cui spiccano la l. 31.5.1965 n. 575, la l. 22.5.1975 n.
152 e la l. 13.9.1982 n. 646, si è assistito ad un salto di qualità nell’impiego del-
le misure di prevenzione, dispiegate contro le variegate forme di antagonismo
all’ordinamento e finanche a presidio della sicurezza costituzionale, nei confronti delle
associazioni criminali prima e di quelle terroristiche dopo7.
c) Successivamente si è assistito ad un ‘revival’, da parte del legislatore, della
vocazione poliziesca dello strumento, che non si è però eclissata, riaggallando
dapprima nel 1989, con la l. 13.12.1989 n. 401 (rimodulata poi dal d.l. 22.8.2014
n. 119), quando sono state introdotte misure di interdizione all’accesso a luoghi
dove si svolgono manifestazioni sportive (c.d. d.a.spo. di cui all’art. 6) per de-
terminate categorie di soggetti ‘violenti’8; successivamente nel 1998, con l’es-
dei cittadini sulla sicurezza, CADOPPI, Alberto; VENEZIANI, Paolo – Elementi di diritto penale. Parte speciale. Padova:
CEDAM, 2016, p. 177 ss.; FIANDACA, Giovanni; MUSCO, Enzo – Diritto penale, Parte speciale, I. Bologna: Zanichelli,
2012, p. 474 ss. In generale, sull’ordine pubblico come oggetto di tutela penale cfr. DE VERO, Giancarlo – Ordine
pubblico (delitti contro). In: Digesto discipline penalistiche, IX, Torino, 1995, p. 72 ss; MOCCIA, Sergio. Ordine pub-
blico (disposizioni a tutela dell’). In: Enciclopedia giuridica Treccani, XXII, Roma, 1990, p. 1 ss.; FIORE, Carlo – Ordine
pubblico (dir. pen.). In: Enciclopedia del diritto, XXX, Milano, 1980, p. 1084. Sulla connessione tra ordine pubblico
e pubblica tranquillità si veda anche la giurisprudenza, pur se in tutt’altro contesto rispetto alle misure di pre-
venzione (l’applicazione dell’art. 419 Cp): Cass. 6.5.2014, dep. 9.9.2014, n. 37367 (Rv. 261932), in Rivista italiana di
diritto e procedura penale, 2015, p. 152, con nota di G.P. DEMURO, La fattispecie di devastazione: una sua descrizione, tra
oensività e ragionevolezza. Per la Cassazione all’«ordine pubblico, inteso come buon assetto o regolare andamento
del vivere civile, corrispondono, nella collettività, l’opinione e il senso della tranquillità e della sicurezza». Nello
stesso anche Cass. 1.4.2010, dep. 14.6.2010, n. 22633, in CEDCass m. 247418.
7 Sull’evoluzione del concetto di ordine pubblico, fino a giungere alla nozione di ordine pubblico costituzionale
come presupposto per la preservazione delle strutture giuridiche della convivenza sociale sulla base degli inter-
venti della Consulta, si veda FORNASARI, Gabriele – Introduzione. In: FORNASARI, Gabriele; RIONDATO, Silvio
(a cura di). Reati contro l’ordine pubblico, Torino: Giappichelli, 2017, XVIII. Rilevanti sono, in particolare, le sentenze
n. 19/1962 e n. 168/1971. Nella prima si può leggere (§ 4 del considerato in diritto) che se «l’ordine pubblico è un
bene inerente al vigente sistema costituzionale, non può del pari dubitarsi che il mantenimento di esso – nel
senso di preservazione delle strutture giuridiche della convivenza sociale, instaurate mediante le leggi, da ogni
attentato a modificarle o a renderle inoperanti mediante l’uso o la minaccia illegale della forza – sia finalità
immanente del sistema costituzionale». Nella seconda si assiste alla reinterpretazione del concetto, anche se
contenuto nella legislazione precostituzionale (§ 3 del considerato in diritto della seconda delle due pronunce):
«è ovvio che la locuzione “ordine pubblico” ricorrente in leggi anteriori al gennaio 1948 debba intendersi come
ordine pubblico costituzionale (sentenza n. 19 dell’anno 1962) che deve essere assicurato appunto per consentire
a tutti il godimento effettivo dei diritti inviolabili dell’uomo». Rileva come storicamente la nozione di ordine
pubblico abbia rivelato una debolezza concettuale cronica, che l’ha predisposta a mistificare finalità pubbliche
eminentemente preventive, INSOLERA, Gaetano – Sicurezza e ordine pubblico. In: DONINI, Massimo; PAVARI-
NI, Massimo (a cura di). Sicurezza e diritto penale. Bologna: Bononia University Press, 2011, p. 202 s.
8 Sull’evoluzione normativa riguardante questa misura e sui profili di criticità riferibili alla sua compatibilità con
la Costituzione, soprattutto, ma non solo, per i profili procedimentali, PAVICH, Giuseppe; BONOMI, Andrea –
Daspo e problemi di costituzionalità. Disponibile in: www.penalecontemporaneo.it, 25.5.2015; in argomento anche
CURI, Francesca – Prevenzione “intelligente”: “l’arma” che colpisce solo obiettivi pericolosi. Tra vacuità simbolica
e azzeramento delle politiche sociali e VALENTINI Elena – D.a.spo. e obbligo di firma: si acuiscono le perplessità
di ordine costituzionale, entrambe in: CURI, Francesca (a cura di). Ordine pubblico e sicurezza nel governo della città,
Bologna: Bononia University Press, 2016, rispettivamente 63 ss. e 81 ss.